Le situazioni di emergenza mettono alla prova i principi costituzionali: tanto la distribuzione dei poteri, quanto le garanzie dei diritti e delle libertà individuali. L’emergenza pandemica che abbiamo appena lasciato alle nostre spalle non fa eccezione.
Il diritto comparato offre diversi modelli di risposta “costituzionale” alle situazioni di emergenza. La Germania – così come numerosi altri paesi – prevede una regolazione a livello costituzionale dello stato di emergenza. L’Italia, invece, per scelta voluta e consapevole del costituente, non prevede uno stato di emergenza, fatto salvo lo stato di guerra previsto dall’art. 78 Cost. Ciò non ha impedito che gli ordinari principi costituzionali si siano adeguati a una contingenza storica del tutto unica e peculiare, sotto l’attento e vigile controllo della Corte costituzionale.
A chiusura di questo inedito periodo, può essere interessante valutare, a mo’ di bilancio, la tenuta di un sistema costituzionale come quello italiano che ha risposto alla pandemia senza sospendere l’ordinario funzionamento delle istituzioni costituzionali.